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Gli scopi

1. Scopo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS, che opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l’inclusione delle persone cieche e ipovedenti nella società.

2. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS promuove e attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative e l’edizione di periodici informativi, ogni iniziativa a favore delle persone cieche e ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d’interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime.

3. In particolare:
a) favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali delle persone cieche e ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l’inclusione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi a tutela della non discriminazione sulla base delle disabilità;

b) promuove ed attua, anche in collaborazione con enti esterni, iniziative e azioni per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale delle persone cieche e ipovedenti, nonché per la ricerca medico-scientifica e tecnologica finalizzata, in particolare, al settore oftalmologico e neuro-oftalmologico;

c) promuove e attua iniziative per l’educazione e l’istruzione delle persone cieche e ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;

d) promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per le persone cieche e ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative, nonché fornendo assistenza ai lavoratori ciechi e ipovedenti nell’ambito del rapporto di lavoro;

e) attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità delle persone cieche e ipovedenti, con particolare attenzione alle persone con disabilità aggiuntive e alle persone anziane;

f) opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di strumenti avanzati e di soluzioni d’avanguardia, favorendo anche la ricerca scientifica e tecnologica di settore;

g) promuove, favorisce e organizza le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico delle persone cieche e ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi;

h) favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali, aderendovi in qualità di socio con propri finanziamenti.

4. È fatto divieto,secondo quanto previsto dall’art.10, comma5, del D.Lgs 4.12.1997, n. 460, di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.