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L’Organizzazione

  1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS è una organizzazione associativa a carattere unitario costituita da una struttura nazionale, da strutture regionali e da strutture territoriali sezionali dotate di specifiche forme di autonomia definite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale, anche in conformità con l’ordinamento amministrativo vigente.
  2. Sono Organi della struttura nazionale:

a) il Congresso Nazionale;

b) il Presidente Nazionale;

c) il Consiglio Nazionale;

d) la Direzione Nazionale;

e) il Collegio dei Probiviri;

f) l’Assemblea nazionale dei quadri dirigenti;

g) il Collegio Centrale dei Sindaci.

3. Sono organi delle strutture regionali:

a) il Presidente Regionale;

b) il Consiglio Regionale;

c) la Direzione Regionale;

d) l’Assemblea regionale dei quadri dirigenti;

e) il Collegio Regionale dei Sindaci.

4. Sono organi delle strutture territoriali sezionali:

  1. l’Assemblea della Sezione territoriale;
  2. il Presidente della Sezione territoriale;
  3. il Consiglio della Sezione territoriale;
  4. l’Ufficio di Presidenza della Sezione territoriale, quando previsto;
  5. il Collegio dei Sindaci della Sezione territoriale, quando previsto.

5. La struttura organizzativa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS terrà conto di eventuali modifiche all’articolazione e organizzazione territoriale delle pubbliche amministrazioni e, a tale fine, i conseguenti adattamenti dell’organizzazione amministrativa dell’UICI potranno essere definiti dal Consiglio Nazionale, su proposta dei Consigli Regionali territorialmente competenti, in base al principio dell’unitarietà associativa e secondo le prescrizioni del presente Statuto, con particolare riguardo a istituzioni quali le Regioni a Statuto Speciale, le Province Autonome, le città metropolitane, i raggruppamenti di area vasta, le Province, i Comuni in forma singola o associata, avendo cura, in ogni caso, di garantire il principio del presidio del territorio.

6. Le riunioni degli organi collegiali sono valide anche se tenute in teleconferenza con le modalità stabilite nel Regolamento Generale.

7 . Per i titolari degli Organi monocratici e per i componenti degli Organi collegiali può essere prevista una indennità di carica stabilita dalle strutture di appartenenza nei modi ed entro i limiti di legge e del Regolamento Generale. In ogni caso non potrà essere erogata più di una indennità per ciascun titolare di carica e di ogni emolumento erogato dovrà essere data adeguata evidenza pubblica nelle forme stabilite dal Regolamento Generale. In presenza di incarichi continuativi, che comportano l’assunzione di particolari responsabilità connesse all’attività associativa, la Direzione Nazionale ha facoltà di fissare un compenso per i soci che ne sono titolari, alle condizioni già indicate al comma precedente e nel rispetto di quanto previsto all’art. 24, comma 6, del presente Statuto.

8. Con esclusione della Direzione Nazionale e della Direzione Regionale, tutte le riunioni degli organi associativi sono, di norma, aperte alla partecipazione dei soci, che dovrà essere favorita con ogni mezzo, nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.